STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
“Associazione Commercialisti Valutatori”
Articolo 1
Sede – denominazione ‐ durata
È costituita con sede in Padova un’associazione che assume la denominazione di “Associazione Commercialisti Valutatori”, siglabile anche ACOVA. La durata dell’Associazione è illimitata.
Delegazioni, uffici e sedi operative potranno essere dislocate sul territorio nazionale e istituite per volontà del Consiglio Direttivo.
Articolo 2
Finalità e Oggetto
L’Associazione non persegue fini di lucro e non svolge attività commerciale. L’Associazione si propone di:
- promuovere e sviluppare la cultura e la prassi operativa nell’ambito della valutazione di aziende, partecipazioni societarie, beni tangibili ed intangibili, diritti, contratti, debiti, patrimoni, danni, e quant’altro possa essere oggetto di scambio o comunque necessiti di una valutazione, sia fra i soci che nei confronti di terzi estranei all’Associazione ;
- promuovere l’utilizzo, nella prassi professionale, dei Principi Italiani di Valutazione (PIV) e degli International Valuation Standard (IVS);
- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo se del caso alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative, rivolte a soci e non soci, idonee a favorire lo sviluppo delle conoscenze in ambito valutativo ed in tutti gli ambiti a quest’ultimo correlati;
- favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze in ambito valutativo, e negli ambiti ad esso correlati, fra i soci dell’Associazione;
- creare e gestire nel tempo, tramite le informazioni quali‐quantitative che potranno essere rese disponibili dai soci nel rispetto della normativa sulla privacy e delle altre norme di legge di tempo in tempo vigenti, una banca dati delle transazioni comparabili, ad uso esclusivo dei soci dell’Associazione e di associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, purchè prive di scopo di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione, che siano state a ciò espressamente autorizzate dagli organi dell’Associazione ;
- instaurare e gestire relazioni culturali con associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione ;
- realizzare e gestire una proprio piattaforma web quale punto principale d’incontro e comunicazione all’interno dell’Associazione e con il mondo esterno.
- compiere qualsiasi attività affine, propedeutica o complementare alle precedenti.
Articolo 3
Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse
Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l’Associazione potrà tra l’altro:
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche in costituzione degli organismi anzidetti;
- stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- stipulare convenzioni con fornitori di pubblicazioni, software ed altri sussidi utili per lo sviluppo dell’ attività dell’Associazione e per le attività professionali, in ambito valutativo, svolte dai soci;
- istituire premi e borse di studio;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto che sia considerato necessario, opportuno e/o utile per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti o detenuti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento del proprio oggetto sociale e delle proprie finalità istituzionali.
Articolo 4
I Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, gli iscritti al Registro dei Revisori Legali ed i Professori Universitari titolari di incarichi di docenza in materie economico‐finanziarie ed aziendali, che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione.
L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 5.
I soci dell’Associazione si dividono in:
- Soci Fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
- Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto;
- Soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’Associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’Associazione.
Articolo 5
Assunzione della qualifica di socio
Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione ed estremi di iscrizione agli Albi e Registri di cui al precedente articolo 4 manifestando espressamente la propria volontà di far parte dell’Associazione, la piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto e degli altri eventuali regolamenti interni approvati dall’assemblea dei soci nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.
Le domande di associazione dovranno pervenire al Consiglio Direttivo e dovranno recare l’indicazione di almeno due nominativi di soci, fondatori e/o ordinari, che ne attestino la correttezza professionale e la competenza in ambito valutativo e che ne sostengano la domanda tramite la sottoscrizione della medesima.
Nel caso in cui il candidato socio abbia frequentato una Scuola di Alta Formazione (SAF) in tema di valutazione, la previsione di cui al comma precedente non è applicabile.
Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all’interessato. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.
Articolo 6
Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività organizzate dall’Associazione. Ciascun socio ha inoltre il diritto di partecipazione e di voto in seno all’Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
Tutti i soci sono tenuti:
- all’osservanza del presente Statuto degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;c) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
Articolo 7
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e degli altri eventuali regolamenti interni, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
La perdita della qualifica di socio non libera il socio stesso dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme precedentemente dovute all’Associazione.
Articolo 8
Organi sociali
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Vice Presidente dell’Associazione;
- il Segretario Tesoriere.
Articolo 9
Assemblea dei soci
Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. Esse sono convocate dal Presidente dell’Associazione con convocazione scritta da inviarsi all’indirizzo del socio, anche mediante e‐mail non certificata all’indirizzo e‐mail indicato dal socio all’atto dell’iscrizione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza; il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di febbraio per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno 2/3 dei soci.
In quest’ultimo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’assemblea in sede ordinaria:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla Legge o dallo Statuto;
L’assemblea in sede straordinaria;
- delibera le modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento dell’Associazione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
- delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla Legge o allo Statuto.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita da qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 1 giorno dopo la prima.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Qualora non venga raggiunto il quorum costitutivo, l’assemblea potrà essere nuovamente convocata ed in questo caso essa sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno i 4/5 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Qualora non venga raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma.
L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell’Associazione o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario.Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell’assemblea.Le deliberazioni adottate dall’assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.Le delibere prese dall’Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, obbligano tutti i soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Articolo 10
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla Legge e dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario‐Tesoriere. Tutti i Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei soci.
I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario‐Tesoriere a maggioranza assoluta.
Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario‐Tesoriere, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell’Associazione dai soci fondatori.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea dei soci in conformità al presente Statuto;
- curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, rendendo il conto della gestione all’Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- deliberare la costituzione, in seno all’Associazione, di appositi Comitati in specifici ambiti territoriali o in specifiche materie o per lo sviluppo di specifiche iniziative;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività ;
- curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
- stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;
- decidere in merito all’apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione dell’Associazione;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione;
- assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell’Associazione. Possono essere eletti Consiglieri soltanto Soci fondatori ed ordinari in regola con i pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei Consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano presente.
Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) Consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
L’ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.
Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.
Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario‐Tesoriere sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo; in caso di assenza del Segretario‐Tesoriere, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.
Articolo 11
Presidente dell’Associazione
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Egli rappresenta l’Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:
- cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- assume diritti ed obblighi per conto dell’Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato del Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri;
- sovrintende e controlla l’operato del Segretario‐Tesoriere;
- stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell’Associazione, sottoponendole poi all’approvazione del Consiglio Direttivo;
- sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell’Associazione con altri organismi ed enti, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.
Articolo 12
Vice Presidente dell’Associazione
Il Vice Presidente dell’Associazione rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.
Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l’autorizzazione dal Presidente dell’Associazione.
Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
Articolo 13
Segretario‐Tesoriere
Il Segretario‐Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare periodicamente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
Il Segretario‐Tesoriere provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme ad un’apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio Direttivo, verrà fatta propria dal Presidente.
Articolo 14
Gratuità degli incarichi
Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 15
Patrimonio dell’Associazione
L’Associazione non persegue scopi di lucro, si autofinanzia attraverso i versamenti delle quote associative, autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e può essere composto:
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dagli avanzi di gestione;
- da ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle entrate sociali derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le entrate sociali sono costituite:
- dalle quote associative;
- dai proventi delle iniziative assunte dall’Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- da ogni ulteriore entrata derivante all’Associazione a qualsiasi legittimo titolo.
Le eventuali somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87 DPR 22 dicembre 1986, n.917.
Articolo 16
Esercizio sociale
L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario‐Tesoriere, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell’Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere presentati in Assemblea, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Gli organi dell’Associazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio preventivo approvato in Assemblea.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell’Associazione o dai membri del Consiglio Direttivo, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessario a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività dell’Associazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante l’attività dell’Associazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 17
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:
- conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per la composizione del Consiglio Direttivo o per il perseguimento dei propri fini.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, alla Scuola di Alta Formazione delle Tre Venezie o, in subordine, alla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova o, in subordine, all’Università di Padova o, in subordine, ad altre associazioni ed enti pubblici o privati che perseguano finalità analoghe.
Art. 15
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Art. 16
Norma transitoria
Gli organi dell’Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo anche in numero inferiore a quanto previsto dal presente statuto e verranno successivamente integrati.
Letto, approvato e sottoscritto Padova, 22 marzo 2018